La riforma del condominio ha stabilito l’obbligo, per l’assemblea di deliberare la costituzione di un fondo cassa straordinario per far fronte solo e unicamente a futuri interventi di manutenzione straordinaria.
La finalità del fondo è quella di poter fare fronte a situazioni di emergenza nel caso si rendessero necessari lavori straordinari urgenti o se ci fossero condòmini morosi o in ritardo con il versamento delle quote.
Nessun'altro utilizzo può essere fatto con le somme destinate al fondo di cassa straordinario come ad esempio opere o lavori futuri non deliberati dall'assemblea di condominio.
Se la gestione annuale del condominio si conclude con un residuo attivo l’assemblea è libera di decidere la destinazione del denaro rimasto in eccedenza come segue:
- ridistribuire tra di loro il residuo in ragione dei rispettivi millesimi;
- oppure di destinarlo alle opere di manutenzione ordinaria previste nella gestione successiva o a interventi straordinari;
QUORUM NECESSARIO PER DELIBERARE:
A seconda che il fondo sia destinato per opere di ordinaria o straordinaria amministrazione il quorum necessario per assumere la relativa delibera o sciogliere il fondo sarà diverso.
- Ordinaria amministrazione: è sufficiente 1/3 dei millesimi e della maggioranza degli intervenuti;
- Straordinaria amministrazione: almeno la metà del valore dell’edificio e la maggioranza di coloro che partecipano all’assemblea;
ATTENZIONE:
Precisare con esattezza la destinazione del fondo, poiché il condòmino, in regola con i versamenti e con le quote del fondo cassa, che deve vendere la propria abitazione, dovrà decidere al momento del rogito in capo a chi, tra acquirente e venditore, passa la titolarità della quota di fondo.








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