Condominio. Fondo cassa illegittimo se non c'è finalità specifica ~ Condominio Low Cost

domenica 8 febbraio 2015

Condominio. Fondo cassa illegittimo se non c'è finalità specifica

La riforma del condominio ha stabilito l’obbligo, per l’assemblea di deliberare la costituzione di un fondo cassa straordinario per far fronte solo e unicamente a futuri interventi di manutenzione straordinaria.

La finalità del fondo è quella di poter fare fronte a situazioni di emergenza nel caso si rendessero necessari lavori straordinari urgenti o se ci fossero condòmini morosi o in ritardo con il versamento delle quote.

Nessun'altro utilizzo può essere fatto con le somme destinate al fondo di cassa straordinario come ad esempio opere o lavori futuri non deliberati dall'assemblea di condominio.
Se la gestione annuale del condominio si conclude con un residuo attivo l’assemblea è libera di decidere la destinazione del denaro rimasto in eccedenza come segue: 
  •  ridistribuire tra di loro il residuo in ragione dei rispettivi millesimi; 
  • oppure di destinarlo alle opere di manutenzione ordinaria previste nella gestione successiva o a interventi straordinari; 
QUORUM NECESSARIO PER DELIBERARE: 

A seconda che il fondo sia destinato per opere di ordinaria o straordinaria amministrazione il quorum necessario per assumere la relativa delibera o sciogliere il fondo sarà diverso.
  • Ordinaria amministrazione:  è sufficiente 1/3 dei millesimi e della maggioranza degli intervenuti;
  • Straordinaria amministrazione: almeno la metà del valore dell’edificio e la maggioranza di coloro che partecipano all’assemblea;
ATTENZIONE:

Precisare con esattezza la destinazione del fondo, poiché  il condòmino,  in regola con i versamenti  e con le quote del fondo cassa,  che deve vendere la propria abitazione,  dovrà decidere al momento del rogito  in capo a chi, tra acquirente e venditore, passa la titolarità della quota di fondo.




0 commenti:

Posta un commento

Tutti i post Precedenti