Le spese condominiali pregresse, non pagate dal venditore, anche in caso di vendita all'asta, rimangono a carico del soggetto acquirente limitatamente a quelle degli ultimi 2 anni.
Questo è quanto dettato dall'art. 63. disposizione di attuazione del codice civile e dalle recenti sentenze in materia.
Dunque chi subentra nei diritti di un condòmino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente







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