Gli amministratori di condominio sono tenuti alla compilazione del quadro AC del modello unico, per effettuare i seguenti adempimenti:
- comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali;
- comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).
- amministratore nominato nel corso del 2014 e preceduto da altro amministratore;
- amministratore in carica al momento della presentazione della dichiarazione diverso dal soggetto in carica al 31 dicembre 2014.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora venga presentato il Modello 730/2015, l’amministratore dovrà presentare il quadro AC, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2015, con le modalità e i termini previsti per tale dichiarazione.
La mancata presentazione del quadro AC da parte dell’amministratore comporta in capo a quest’ultimo (e non in capo al condominio) una sanzione di importo compreso tra euro 258,00 ed euro 2.065,00.








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