Condominio Low Cost: lavori
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martedì 4 novembre 2014

Condominio, chi è responsabile quando i lavori sono fatti male...

Se i lavori condominiali creano un danno al singolo appartamento le figure soggette a responsabilità sono più di una. 
Con la sentenza 20557/2014 la Cassazione, in una controversia che aveva visto coinvolti, da una parte, un condomino che richiedeva il risarcimento dei danni subiti nell'unità immobiliare di sua proprietà, a causa della cattiva esecuzione di opere di bonifica e di impermeabilizzazione del tetto del palazzo e, dall'altro, quali soggetti ai quali era stata indirizzata tale richiesta di risarcimento danni, il condominio stesso, l'amministratore dello stabile, nonché l'impresa che aveva svolto i lavori, ha stabilito la condannabilita' dell'impresa esecutrice, del condominio e dell'amministratore del condominio in relazione ai vari comportamenti ed omissioni.

mercoledì 29 ottobre 2014

Solidarietà nei condomini e nuove inziative low cost.

Solidarietà nei condomini e nuove inziative low cost. 

Nei condomini amministrati da Condominio Low Cost le persone in crisi pagano le quote effettuando piccoli lavori di manutenzione.

In questo modo esse possono far fronte alla crisi attraverso una modalità di partecipazione attiva alle esigenze di natura tecnica e di cura della struttura, che consente loro di sopperire temporaneamente alle problematiche economiche contingenti attraverso uno strumento di utilità collettiva. 



Condominio Low Cost

Compravendita immobiliare. Addebito spese condominiali tra venditore e acquirente




Secondo i giudici della Corte di Cassazione in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori straordinari o di ristrutturazione, in mancanza di accordo tra le parti è obbligato a sostenere le spese chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea. 

Pertanto nel caso in cui le spese siano state deliberate antecedentemente alla stipula dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il venditore, non ha rilevanza che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente al rogito notarile.

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