Condominio Low Cost: morosi
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giovedì 27 novembre 2014

Condòmini Morosi. Obblighi dell'Amministratore

La riforma del condominio ha dato un'accelerazione all'azione dell’amministratore per il recupero dei crediti condominiali.

Con le nuove disposizioni l’amministratore può agire giudizialmente nei confronti del condòmino moroso, senza l’autorizzazione dell’assemblea,  ed ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per riscuotere i crediti sulla base dello stato di riparto approvato dall'assemblea.

Non si tratta solo di una facoltà, ma di un preciso OBBLIGO in capo all’amministratore di condominio che deve agire contro i codòmini morosi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale relativo alle quote non pagate ed approvate dall'assemblea di condominio.

venerdì 7 novembre 2014

CONDOMINIO: morosita' e morosi. Responsabilita' amministratore.

L’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Se non rispetta questo termine di 6 mesi potrebbe essere chiamato a risponderne davanti all’assemblea condominiale ed essere revocato.
Senza bisogno dell’autorizzazione dell’assemblea, infatti, l’amministratore può ottenere un decreto di ingiunzione. Inoltre, è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellano, i dati dei morosi; in altri termini, al creditore del condominio è riconosciuto il diritto di accedere ai dati di gestione per individuare i morosi.
I creditori del condomìnio, da parte loro, non possono rifarsi sui condomini in regola con il pagamento delle loro quote, se non dopo l’escussione (ossia dopo aver iniziato un processo di esecuzione di pagamento) dei morosi.
Nel caso di morosità protratta per oltre un semestre l’amministratore è autorizzato a sospendere l’erogazione al condomino moroso dei servizi che possono essere goduti separatamente.
Il condomino moroso, inoltre, decorsi i sei mesi, potrà essere sospeso dalla fruizione dei servizi comuni senza che vi sia la necessità, come in passato, che la previsione venga recepita all’interno del regolamento condominiale.


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