Condominio Low Cost: ISEE
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martedì 18 novembre 2014

ISEE 2015. Come funziona e cosa cambia

Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto per la modifica dell’ISEE, (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Le modifiche entreranno in vigore a partire dal primo gennaio 2015. 
L’ISEE  è indispensabile per accedere a servizi come asili, tasse universitarie, servizi pubblici e tutte le detrazioni fiscali. 

Per richiedere il calcolo dell’ISEE, il contribuente deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, la DSU, ad un Centro di Assistenza Fiscale o direttamente gli uffici dell’INPS della propria zona. 

Il nuovo ISEE si determina tenendo conto di:
  • reddito del nucleo familiare;
  • patrimonio mobiliare; 
  • patrimonio immobiliare con riferimento all'imponibile IMU (non più ICI);
  •  composizione del nucleo familiare con il numero dei figli e l’eventuale presenza di minori disabili;
Principale novità rispetto al vecchio ISEE:  

1) Ci sono meno possibilità di autocertificazioni perché i dati bancari, immobiliari e di altro genere vengono acquisiti attraverso l’incrocio di dati in possesso di Agenzia delle Entrate, Banca Dati dell’Anagrafe e altri registri.
2) Il nuovo ISEE terrà in considerazione anche:
  • assegni di mantenimento percepiti; 
  • cedolare secca; 
  • trattamenti assistenziali; 
3) Il contribuente deve presentare un’autodichiarazione per informare del possesso di beni di lusso, come auto, barche o immobili di particolare pregio. 

IMPORTANTE:
Con le nuove regole sarà possibile aggiornare la propria situazione economica quando si perde il lavoro (più in generale quando il reddito diminuisce di almeno il 25%) senza aspettare che il peggioramento delle condizioni venga prima registrato dalle dichiarazioni fiscali; si potrà in questi casi presentare una dichiarazione particolare per ottenere l'ISEE corrente. 







mercoledì 29 ottobre 2014

Fondo di solidarietà per sospendere il mutuo

Al Fondo di solidarietà vi può accedere chi è in difficoltà economica. Permette di saltare una o più rate di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale di non oltre 250mila euro, per un periodo complessivo di 18 mesi, che possono essere anche non consecutivi. Le rate sospese vanno a finire in coda al piano di ammortamento. Il fondo, però, paga solo gli interessi calcolati in base a Irs o Euribor, quelli dovuti allo spread rimangono – insieme alla quota capitale – a carico del mutuatario, che deve avere un Isee non superiore a 30mila euro.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere chiesta, entro 90 giorni dalla data di scadenza della rata che non si riesce a pagare. I casi contemplati  sono in caso di morte o di riconoscimento di grave disabilità dell’intestatario, o di un’invalidità civile non inferiore all’80%, ma anche in caso di cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato .


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