Condominio Low Cost: condominio solidale
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martedì 4 novembre 2014

Stipulato il protocollo d’intesa per i finanziamenti “rosa”

E' finalmente operativo il Protocollo d'Intesa per lo sviluppo e la crescita delle imprese a prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici autonome che prevede l’erogazione, a favore di dette imprese, di finanziamenti a condizioni competitive rispetto alla normale offerta presente sul mercato in relazione ad operazioni simili e con lo stesso grado di rischio. Sono destinatari del piano degli interventi previsti nel Protocollo d'Intesa le Piccole e Medie Imprese (PMI), a prevalente partecipazione femminile e le lavoratrici autonome, comprese le libere professioniste operanti in qualsiasi settore. Sul punto, si precisa che per impresa a prevalente partecipazione femminile il protocollo intende:
1) l'impresa individuale in cui il titolare è una donna; 
2) le società di persone con maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% dei soci; 
3) le società di capitali nelle quali le quote di partecipazione al capitale sono per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da donne; 
4) le cooperative con maggioranza numerica di donne, che non deve essere inferiore al 60% dei soci.
I finanziamenti possono essere concessi in relazione alle seguenti linee di intervento: 
1) "Investiamo nelle donne" dove i finanziamenti sono finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa ovvero della libera professione; 
2) "Donne in start up", si tratta di finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese o l’avvio della libera professione; 
3) "Donne in ripresa" nella quale i finanziamenti sono finalizzati a favorire la ripresa delle PMI e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà. 
Il rimborso del capitale dei finanziamenti può essere sospeso, una sola volta nell’intero periodo dell’ammortamento del finanziamento bancario per un periodo fino a 12 mesi, nei seguenti casi: 
1) maternità dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma; 
2) grave malattia dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge, o convivente, o dei figli anche adottivi; 
3) inoltre nel caso di malattia invalidante di un genitore o di un parente affini entro il terzo grado conviventi dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma

giovedì 30 ottobre 2014

INAIL. Bando finanziamento piccole e medie imprese

Per incentivare gli investimenti in materia di sicurezza sul lavoro, dei datori di lavoro privati, l’INAIL ha pubblicato un bando con cui viene concesso un contributo pari al 65% delle spese sostenute per favorire la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’incentivo viene concesso ai datori di lavoro che a partire dal prossimo 03.11.2014 presentano apposita domanda tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INAIL.
L’importo massimo del contributo è pari a 50.000 euro, mentre quello minimo deve essere pari a 1.000 euro, calcolato sulla spese ammesse all’agevolazione.  

Carta di circolazione, annotazione dei dati dell’utilizzatore dell’auto.



Ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall'intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, si è recentemente espresso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti (circ. Min. Infrastrutture e Trasporti n. 15513/2014 e con circolare n.  23743/2014 del 27.10.2014) prevedendo che: 
a) i suddetti obblighi competono, in linea generale, agli “aventi causa” (ovvero utilizzatori del veicolo): sebbene, con apposita delega scritta tali obblighi possono essere demandati anche all’intestatario del veicolo; 
b) sono esonerati dall’obbligo in questione i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione. Particolari disposizioni sono previsti per i veicoli aziendali. Con specifico riferimento a detti autoveicoli, viene precisato che sono esclusi dalla disciplina in esame; 
c) gli utilizzi di veicoli in disponibilità a titolo di fringe benefit, non configurandosi l'ipotesi di comodato (in assenza del carattere di gratuità); 
d) al di fuori dell'ipotesi di fringe benefit, gli utilizzi promiscui di veicoli aziendali, non sussistendo l'uso esclusivo e personale del veicolo; 
e) l'ipotesi in cui più dipendenti utilizzino alternativamente il medesimo veicolo aziendale, posto che in tal caso viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale, nonché la continuità temporale dello stesso; 
f) le istruzioni relative al comodato di veicoli aziendali rilevano anche per soci, amministratori e collaboratori. 
L’obbligo di effettuare l’annotazione sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei veicoli, nel caso in cui un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, riguarda soltanto gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014, mentre non sussiste alcun obbligo per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014; per questi ultimi, resta, tuttavia, ferma la possibilità di provvedere all’aggiornamento, senza alcuna applicazione delle sanzioni in caso di omissione. Tali adempimenti, peraltro, non riguardano, per il momento, i soggetti che effettuano attività di autotrasporto.


mercoledì 29 ottobre 2014

Fondo di solidarietà per sospendere il mutuo

Al Fondo di solidarietà vi può accedere chi è in difficoltà economica. Permette di saltare una o più rate di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale di non oltre 250mila euro, per un periodo complessivo di 18 mesi, che possono essere anche non consecutivi. Le rate sospese vanno a finire in coda al piano di ammortamento. Il fondo, però, paga solo gli interessi calcolati in base a Irs o Euribor, quelli dovuti allo spread rimangono – insieme alla quota capitale – a carico del mutuatario, che deve avere un Isee non superiore a 30mila euro.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere chiesta, entro 90 giorni dalla data di scadenza della rata che non si riesce a pagare. I casi contemplati  sono in caso di morte o di riconoscimento di grave disabilità dell’intestatario, o di un’invalidità civile non inferiore all’80%, ma anche in caso di cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato .


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