Condominio Low Cost: abitazione
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mercoledì 19 novembre 2014

Immobili: Sconto fiscale per chi acquista fino al 2017

Confermato il nuovo sconto fiscale per chi acquista immobili da adesso fino al 2017. L’agevolazione è indirizzata ai soggetti privati che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, acquistano abitazioni, di nuova costruzione invendute o che siano state oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro o risanamento conservativo.

Lo sconto si concretizza in una deduzione dal reddito complessivo Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300mila euro. 

Rientrano nel  beneficio anche gli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto degli immobili di cui sopra.

mercoledì 5 novembre 2014

Cedolare Secca: Contratti a canone concordato: rideterminazione del secondo acconto.

Il DLgs. n. 23 del 2011 ha introdotto un nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, noto come “cedolare secca”. 
La cedolare secca è dovuta: 
1) in misura pari al 21%, se il contratto di locazione non è concordato; 
2) in misura pari al 10% (19% fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 e 15% fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013) per i soli contratti concordati. 
Sul punto, si precisa che: 
1) l’aliquota al 10% non è a regime, ma si applica soltanto su tutti i canoni percepiti dal 2014 al 2017, sicché al termine del predetto triennio, la tassazione in parola dovrebbe ritornare alla misura del 15%, salvo, ovviamente, nuovi interventi legislativi adottati nel frattempo; 
2) lo sconto fiscale in argomento è automatico per tutti i proprietari di casa che abbiano già optato per la cedolare, senza bisogno di alcun ulteriore adempimento. 
L’imposta sostitutiva della cedolare secca segue le regole dell'Irpef, ovvero deve essere versata con la modalità dell’acconto e del saldo, ossia: 
1) entro il 16 giugno di ogni anno deve essere versato il primo acconto; entro il 30 novembre (per il 2014,
01 dicembre 2014, poiché il 30 cade di domenica) deve essere versato il secondo o unico acconto.
Quello che cambia, rispetto all’IRPEF, è la misura degli acconti: i) per quanto concerne l’acconto IRPEF, l’'articolo 11, comma 18 del DL 76/2013 (disposizioni in materia fiscale) ha stabilito che "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento"; 
2) per quanto riguarda la cedolare secca, invece, l’art.3, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito che i versamenti in acconto sono dovuti, a partire dal 2012, nella misura del 95% per cento.
Come per l’Irpef, anche per la cedolare secca, è possibile applicare, ai fini del calcolo  dell’acconto, il metodo previsionale, in luogo del metodo storico. La determinazione degli acconti con il metodo previsionale può essere impiegata per ridurre l’importo degli acconti 2014, per considerare la riduzione della percentuale dell’imposta nei contratti a canone concordato dal 15% al 10 %. In caso contrario (determinazione degli acconti con il metodo storico) occorrerà versare il 95% di quanto pagato nel 2013. In materia di acconti d’imposta si ricorda che il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio: 
1) in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo c.d. "storico"; 
2) in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo c.d. "previsionale". Pertanto, il contribuente che non ha utilizzato il metodo storico in sede di versamento del primo acconto potrà ravvedersi ed utilizzare il metodo previsionale in sede di versamento del secondo acconto, usufruendo di uno sconto d’imposta.


Mancato pagamento oneri condominiali. Il fondo patrimoniale non salva i coniugi.


Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di debiti contratti per l'omesso pagamento delle spese condominiali, e le relative spese legali e processuali per il recupero del credito stesso, l'avere istituito il Fondo Patrimoniale non esonera dal rischio di essere assoggettati all'esecuzione forzata.
Per questi motivi l'amministratore condominiale può chiedere il pignoramento dell'abitazione facente parte del fondo patrimoniale.








 

mercoledì 29 ottobre 2014

Fondo di solidarietà per sospendere il mutuo

Al Fondo di solidarietà vi può accedere chi è in difficoltà economica. Permette di saltare una o più rate di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale di non oltre 250mila euro, per un periodo complessivo di 18 mesi, che possono essere anche non consecutivi. Le rate sospese vanno a finire in coda al piano di ammortamento. Il fondo, però, paga solo gli interessi calcolati in base a Irs o Euribor, quelli dovuti allo spread rimangono – insieme alla quota capitale – a carico del mutuatario, che deve avere un Isee non superiore a 30mila euro.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere chiesta, entro 90 giorni dalla data di scadenza della rata che non si riesce a pagare. I casi contemplati  sono in caso di morte o di riconoscimento di grave disabilità dell’intestatario, o di un’invalidità civile non inferiore all’80%, ma anche in caso di cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato .


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