Condominio Low Cost: rata
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venerdì 7 novembre 2014

Secondo Acconto Imposte 2014: alla cassa entro il 1 dicembre

Entro il prossimo 1.12.2014 (in quanto il 30 novembre è domenica) i contribuenti interessati dovranno corrispondere la seconda o unica rata degli acconti 2014 relativi, ad esempio: 
1) alle imposte dirette (IRPEF e IRES); 
2) all'IRAP; 
3) all'imposta sostitutiva del regime dei "nuovi" contribuenti minimi; 
4) alla cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi; 
5) alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero; 
6) ecc.. 
Gli acconti possono essere determinati sulla base di uno dei seguenti metodi:
1) metodo storico, che prevede la determinazione dell’acconto sulla base del risultato dichiarato per il periodo d’imposta 2013 al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto spettanti; 
2) metodo previsionale, che prevede la determinazione dell’acconto sulla base del risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d’imposta 2014 sempre al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto. 
Resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall’altro). 
Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa). 
Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio: 
1) in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo c.d. storico; 
2) in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo c.d. previsionale. 

mercoledì 29 ottobre 2014

Fondo di solidarietà per sospendere il mutuo

Al Fondo di solidarietà vi può accedere chi è in difficoltà economica. Permette di saltare una o più rate di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale di non oltre 250mila euro, per un periodo complessivo di 18 mesi, che possono essere anche non consecutivi. Le rate sospese vanno a finire in coda al piano di ammortamento. Il fondo, però, paga solo gli interessi calcolati in base a Irs o Euribor, quelli dovuti allo spread rimangono – insieme alla quota capitale – a carico del mutuatario, che deve avere un Isee non superiore a 30mila euro.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere chiesta, entro 90 giorni dalla data di scadenza della rata che non si riesce a pagare. I casi contemplati  sono in caso di morte o di riconoscimento di grave disabilità dell’intestatario, o di un’invalidità civile non inferiore all’80%, ma anche in caso di cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato .


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